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PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione

di Ferdinando Capuozzo (*)

Nell’ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 ha introdotto nell’ordinamento il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Si tratta di un nuovo documento di programmazione che deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il PIAO diventa il documento madre di programmazione e governance ed assorbe molti piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: fabbisogni del personale, performance, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Rappresenta per questo una concreta semplificazione della burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni e permette al nostro Paese di fare un ulteriore passo decisivo verso la direzione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance, migliorando di fatto la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Il Piano integrato di attività e organizzazione deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno secondo lo schema del Regolamento, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro tale data.

In caso di differimento del termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di approvazione del PIAO è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Sebbene sia innegabile il valore delle disposizioni che hanno introdotto e disciplinato il PIAO, al fine di semplificare la programmazione pubblica e di migliorarne l’efficacia, tuttavia si rileva come siano necessari un maggiore coordinamento tra il contenuto del nuovo Piano e quello degli altri strumenti di programmazione economico – finanziaria e, soprattutto, la determinazione di un riallineamento della tempistica di approvazione dei diversi strumenti di programmazione degli Enti Locali.

Il termine di approvazione del PIAO (31 gennaio) non è infatti compatibile con quelli del DUP (31 luglio ed aggiornamento entro il 30 novembre).

In particolare, il piano triennale del fabbisogno del personale, assorbito ora dal PIAO, non consente più di prevedere nel DUP e nei bilanci la pianificazione del personale. La pianificazione del personale predisposta dopo il bilancio potrebbe evidenziare esigenze di risorse prima non previste e difficilmente reperibili. Sarebbe quindi opportuno pianificare prima le esigenze di fabbisogno del personale e definire poi, nell’ambito della manovra di bilancio, come reperire le risorse necessarie.

Tra l’altro, i termini di legge per approvare il piano del fabbisogno, confluito ora nel PIAO, non consentono neppure il suo inserimento nella nota di aggiornamento del DUP, che deve essere comunque approvata prima dell’approvazione del bilancio di previsione, mentre la scadenza del PIAO è successiva a quella per l’approvazione del bilancio.

In sostanza, occorre ridefinire il ciclo di programmazione e la sua tempistica, allineando l’approvazione del PIAO a quella del DUP, per la sua centralità quale strumento indispensabile anche per una corretta definizione del fabbisogno del personale, che tenga conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti che gravano sulla relativa spesa, così da predisporre gli strumenti di programmazione in modo contestuale e propedeutico al bilancio di previsione.

(*) commercialista

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